CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DI PRODOTTI STANDARD PARCELCUBE

PREAMBOLO

1. Le presenti Condizioni Generali si applicano quando le parti vi acconsentono per iscritto o in altro modo. Qualsiasi modifica o deroga deve essere concordata per iscritto.

DEFINIZIONI

2. Nei presenti termini e condizioni, i seguenti termini avranno i significati sotto riportati:

• “Colpa grave”: un’azione o un’omissione che implichi o una mancanza di attenzione alle gravi conseguenze che una parte contrattuale diligente normalmente prevederebbe come probabili, oppure una deliberata indifferenza alle conseguenze di tale azione o omissione.

• “Per iscritto”: comunicazione effettuata mediante documento firmato da entrambe le parti, o tramite lettera, e-mail o altri mezzi concordati tra le parti.

• “il Prodotto”: l’oggetto o gli oggetti da fornire in base al contratto, inclusa la documentazione.

IMBALLAGGIO

3. Salvo diversa indicazione, i prezzi indicati nei preventivi e nei contratti si intendono comprensivi dell’imballaggio standard di Parcelcube.

SCOSTAMENTI DI QUANTITÀ

4. La consegna può discostarsi dalla quantità concordata solo se le parti lo hanno espressamente stabilito.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

5. Tutte le informazioni e i dati contenuti nella documentazione generale del prodotto e nei listini prezzi sono vincolanti solo nella misura in cui siano stati espressamente inclusi nel contratto mediante riferimento scritto.

CONSEGNA, TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

6. Qualsiasi termine commerciale concordato deve essere interpretato in conformità con gli INCOTERMS® in vigore al momento della conclusione del contratto. In assenza di un termine commerciale specifico, la consegna sarà Franco Vettore (FCA) presso il luogo indicato da Parcelcube. Se, in caso di consegna FCA, Parcelcube – su richiesta dell’Acquirente – si impegna a spedire il Prodotto a destinazione, il rischio si trasferisce al più tardi al momento della consegna al primo vettore. La consegna parziale non è consentita, salvo diverso accordo.

TEMPI DI CONSEGNA, RITARDI

7. Se un ritardo nella consegna è causato da un atto o un’omissione da parte dell’Acquirente, il termine di consegna sarà prorogato per un periodo ragionevole tenendo conto delle circostanze. Il termine di consegna sarà prorogato anche se la causa del ritardo si verifica dopo il termine originariamente concordato. Fatte salve le disposizioni del secondo paragrafo della Clausola 20, il diritto di Parcelcube a una proroga dei termini di consegna si applica anche qualora la consegna sia ritardata da circostanze che costituiscono Forza Maggiore ai sensi della Clausola 19.

8. Se Parcelcube non consegna il Prodotto entro i termini stabiliti, l’Acquirente può, mediante comunicazione scritta a Parcelcube, fissare un termine finale ragionevole per la consegna, dichiarando l’intenzione di risolvere il contratto qualora la consegna non avvenga entro tale termine. Se la consegna non avviene entro il termine finale, l’Acquirente può risolvere il contratto mediante comunicazione scritta a Parcelcube. Se il ritardo nella consegna è di importanza sostanziale per l’Acquirente, o se dalle circostanze risulta evidente che tale ritardo si verificherà, l’Acquirente può risolvere immediatamente il contratto mediante comunicazione scritta a Parcelcube.

9. Se l’Acquirente risolve il contratto ai sensi della Clausola 8, ha diritto a un risarcimento da parte di Parcelcube per i costi aggiuntivi sostenuti per procurarsi un prodotto sostitutivo da un’altra fonte, a condizione che agisca in modo ragionevole. L’Acquirente non ha diritto ad altri risarcimenti per il mancato rispetto dei tempi di consegna da parte di Parcelcube. Se l’Acquirente non risolve il contratto, non ha – salvo diverso accordo – diritto ad alcun risarcimento per il ritardo nella consegna.

PAGAMENTO

10. Salvo diverso accordo, il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente (PIA – Payment in Advance). In caso di termine di pagamento netto concordato reciprocamente, il pagamento dovrà comunque avvenire come se la consegna fosse avvenuta conformemente al contratto, anche se l’Acquirente non ritira il Prodotto alla data concordata.

11. Se l’Acquirente non effettua il pagamento alla data stabilita, Parcelcube ha diritto agli interessi a partire dal giorno in cui il pagamento era dovuto, nonché al rimborso delle spese di recupero. Il tasso d’interesse sarà quello concordato tra le parti o, in mancanza, pari a 8 punti percentuali al di sopra del tasso della principale operazione di rifinanziamento della Banca Centrale Europea. L’indennità per le spese di recupero sarà pari all’1 % dell’importo per il quale sono dovuti gli interessi di mora.

12. Se l’Acquirente non ha pagato l’importo dovuto entro tre mesi, Parcelcube ha il diritto di risolvere il contratto mediante comunicazione scritta all’Acquirente e, oltre a quanto previsto dalla Clausola 11, di chiedere un risarcimento per la perdita subita. Tale risarcimento non potrà superare il prezzo d’acquisto concordato.

RISERVA DI PROPRIETÀ

13. Il Prodotto rimane di proprietà di Parcelcube fino al pagamento integrale, nella misura in cui tale riserva di proprietà sia valida secondo la legge applicabile. L’Acquirente dovrà, su richiesta di Parcelcube, collaborare all’adozione di tutte le misure necessarie per tutelare il diritto di proprietà di Parcelcube sul Prodotto. La riserva di proprietà non influisce sul trasferimento del rischio previsto nella Clausola 6.

RESPONSABILITÀ PER DIFETTI

14. Parcelcube si impegna a sostituire un Prodotto difettoso a causa di errori di progettazione, materiali o lavorazione.

15. La responsabilità di Parcelcube è limitata ai difetti che si manifestano entro un anno dalla data di consegna del Prodotto. Dopo la comparsa di un difetto, l’Acquirente deve notificare per iscritto a Parcelcube senza indebito ritardo. In caso contrario, perde il diritto alla sostituzione del Prodotto ai sensi della Clausola 14.

16. Se Parcelcube non fornisce un Prodotto sostitutivo entro un termine ragionevole dopo aver ricevuto la notifica dell’Acquirente ai sensi della Clausola 15, l’Acquirente può risolvere il contratto con riferimento al Prodotto difettoso mediante comunicazione scritta a Parcelcube. In tal caso, ha diritto a un risarcimento per i costi aggiuntivi sostenuti per procurarsi un prodotto sostitutivo da un’altra fonte, a condizione che agisca in modo ragionevole.

17. Parcelcube non è responsabile per difetti del Prodotto né per l’eventuale mancata consegna del Prodotto sostitutivo, salvo quanto espressamente previsto nelle Clausole 14 e 16. Ciò si applica anche a qualsiasi perdita causata dal difetto o dalla mancata consegna del Prodotto sostitutivo, come perdita di produzione, mancato profitto e qualsiasi altra perdita indiretta. Tale limitazione di responsabilità non si applica in caso di Colpa Grave da parte di Parcelcube.

RIPARTIZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER DANNI CAUSATI DAL PRODOTTO

18. Parcelcube non è responsabile per danni a beni causati dal Prodotto dopo la consegna e mentre si trova in possesso dell’Acquirente. Parcelcube non è inoltre responsabile per danni a prodotti fabbricati dall’Acquirente o a prodotti in cui siano incorporati i prodotti dell’Acquirente. Se Parcelcube incorre in responsabilità verso terzi per danni materiali come descritti nel presente paragrafo, l’Acquirente si impegna a manlevare, difendere e tenere indenne Parcelcube. Se un terzo presenta una richiesta di risarcimento per danni come descritti nella presente Clausola contro una delle parti, tale parte dovrà immediatamente informare l’altra per iscritto. Parcelcube e l’Acquirente sono reciprocamente obbligati a farsi citare davanti al tribunale ordinario o arbitrale incaricato di esaminare le richieste di risarcimento danni basate su presunti danni causati dal Prodotto. La responsabilità tra Parcelcube e l’Acquirente sarà comunque regolata ai sensi della Clausola 22. La limitazione della responsabilità prevista nel primo paragrafo della presente Clausola non si applica se Parcelcube ha agito con Colpa Grave.

FORZA MAGGIORE

19. Ciascuna parte ha il diritto di sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali nella misura in cui tale adempimento sia impedito o reso irragionevolmente oneroso da un evento di Forza Maggiore, intendendosi per tale una delle seguenti circostanze: vertenze sindacali e qualsiasi altra circostanza al di fuori del controllo delle parti, quali incendi, guerre, mobilitazioni militari su larga scala, insurrezioni, requisizioni, sequestri, embarghi, restrizioni nell’uso dell’energia, restrizioni valutarie o all’esportazione, epidemie, disastri naturali, eventi naturali estremi, atti terroristici, e difetti o ritardi nelle consegne da parte di subappaltatori causati da una delle circostanze sopra indicate. Una circostanza come sopra descritta, che si verifichi prima o dopo la conclusione del contratto, dà diritto alla sospensione solo se il suo effetto sull’esecuzione contrattuale non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto.

20. La parte che intende invocare un caso di Forza Maggiore deve notificare all’altra parte per iscritto, senza ritardo, sia l’inizio sia la cessazione di tale circostanza. Se tale notifica non viene fornita, l’altra parte ha diritto a un risarcimento per i costi aggiuntivi sostenuti e che avrebbe potuto evitare se fosse stata informata tempestivamente. Se la Forza Maggiore causa un ritardo nell’adempimento da parte di una delle parti che sia di rilevanza sostanziale per l’altra, quest’ultima può risolvere immediatamente il contratto mediante comunicazione scritta. Fatte salve le altre disposizioni delle presenti condizioni generali, ciascuna parte ha il diritto di risolvere il contratto mediante comunicazione scritta all’altra parte qualora l’adempimento sia ritardato di oltre tre mesi a causa di un evento di Forza Maggiore come definito nella Clausola 19.

PERDITE INDIRETTE

21. Salvo quanto diversamente previsto nelle presenti Condizioni Generali, nessuna delle parti è responsabile nei confronti dell’altra per perdite di produzione, perdite di profitto, perdite d’uso, perdita di contratti o qualsiasi altra perdita consequenziale o indiretta di qualsiasi tipo.

CONTROVERSIE E LEGGE APPLICABILE

22. Tutte le controversie derivanti dal contratto o ad esso relative saranno definitivamente risolte secondo il Regolamento di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, da uno o più arbitri nominati in conformità a detto Regolamento.

23. Il contratto è regolato dal diritto sostanziale della Repubblica di Finlandia.

24. In caso di discrepanze tra le diverse versioni linguistiche delle presenti Condizioni Generali, la versione in inglese sarà considerata determinante e giuridicamente vincolante: https://parcelcube.com/general-terms-en/